Lo statuto
Art. 1 - Costituzione e denominazione.
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1.1 -L'Associazione, costituita ai sensi dell'art. 14 e seguenti
del Codice Civile e dell'art. 10 e seguenti del D.Lgs. 460/97
con atto del Notaio Rosa Voiello di Genova in data 5 novembre 2002,
ha la denominazione "Associazione Assegno Amico Organizzazione
Non Lucrativa di Utilità Sociale". L'Associazione potrà utilizzare
la formula abbreviata di "Assegno Amico onlus".
Art. 2 - Sede
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2.1 - L'Associazione ha sede in Genova, Corso Italia 26, salvo
quanto previsto dal successivo art. 17.1 lettera i).
Art. 3 - Durata e carattere dell'associazione
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3.1 - L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta
in qualsiasi momento dall'Assemblea degli associati con la presenza
e il voto di almeno 3/4 del numero degli associati stessi e a mente
del successivo art. 23.
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3.2 - L'Associazione non ha fini di lucro.
Art. 4 - Scopi dell'Associazione
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4.1 - L'Associazione persegue finalità di solidarietà sociale nei
confronti dell'infanzia e di persone in stato di bisogno.
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4.2 - L'Associazione si propone in particolare di sviluppare e
diffondere direttamente o indirettamente l'impiego di strumenti
che consentano di effettuare donazioni a persone che versino
in condizioni di bisogno, secondo modalità idonee a prevenire e
a impedire usi non etici delle donazioni stesse garantendo,
nel contempo, ai beneficiari un effettivo potere di scelta fra
tipologie alternative di fruizione. In particolare l' Associazione
potrà far predisporre, ai fini predetti, specifici "voucher",
denominati Assegno Amico, che, emessi da un gestore, consentano
ai beneficiari di fruire di ben precisi tipi di servizi e beni
adatti a sopperire al loro stato di disagio fisico e/o economico
e morale. I beni e i servizi selezionati per i detti scopi saranno
esigibili esclusivamente presso più soggetti erogatori accreditati
sulla base di criteri di affidabilità certa ed eticità. I soggetti
saranno individuati prevalentemente fra quelli pubblici o non profit,
con la finalità di costituire nel loro insieme una rete di accettazione
e utilizzo dei "buoni" Assegno Amico che possa concorrere a sottrarre
i beneficiari da eventuali forme di sfruttamento e favorirne l'inserimento
sociale. I beneficiari delle donazioni potranno essere cittadini sia italiani
sia stranieri, purchè tutti ne usufruiscano in Italia.
Art. 5 - Strumenti
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5.1 - L'Associazione non svolge attività diverse da quelle istituzionali,
ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse.
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5.2 - Nei limiti dei propri scopi di non lucro, e tenendo conto di quanto
previsto dalle leggi n. 1 e 197 del 1991, e di quelle eventuali emanande,
l'Associazione può compiere ogni atto e ogni operazione finanziaria, mobiliare
e immobiliare, in proprio o mediante convenzioni, ovvero acquisizione, senza
fini di speculazione finanziaria, di partecipazioni di Enti o Società che, a
giudizio del Consiglio di Amministrazione, sia utile al conseguimento degli
scopi associativi. A tali fini potrà, attraverso gli organi rappresentativi,
rilasciare fideiussioni ed altre garanzie di carattere patrimoniale, acquisire
a qualsiasi titolo nonché, cedere, permutare, dare e prendere in locazione, in
uso e in comodato, beni mobili e immobili, comprese strutture, aziende, impianti,
attrezzature scientifiche e tecniche di ogni genere, mezzi di trasporto.
L'Associazione potrà reperire i mezzi necessari occorrenti per i fini istituzionali
anche attraverso pubbliche sottoscrizioni.
Art. 6 - Associati
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6.1 - Sono associati dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo,
nonché le persone fisiche o giuridiche anche commerciali, con il vincolo della partecipazione
senza finalità lucrativa ai sensi dell'art. 3.2 del presente Statuto, che, attraverso
esplicita domanda, siano ammesse dal Consiglio di Amministrazione.
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6.2 - Gli associati, in regola con il pagamento delle quote associative, hanno diritto di
voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie.
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6.3 - Gli associati ordinari, entro il 30 giugno di ogni anno, devono versare la quota
annuale stabilita dall'assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.
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6.4 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare, a titolo meramente onorifico
"benemeriti dell'Associazione" tra le persone che abbiano conseguito particolare
prestigio scientifico ovvero abbiano dato un significativo contributo all'Associazione.
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6.5 - Sono associati sostenitori le persone fisiche e giuridiche che versino
annualmente un contributo liberale la cui entità minima viene stabilita di anno in anno
dal Consiglio di Amministrazione, ovvero versino, anche una tantum, un contributo
di valore notevolmente rilevante. Questi non sono tenuti al versamento delle quote
annuali di cui al precedente paragrafo 6.3.
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6.6 - La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:
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per recesso a norma dell'art. 24 C.C.;
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per delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione,
ove l'associato - benché sollecitato - ometta di versare la quota
di partecipazione annuale, ovvero per accertati motivi di incompatibilità
con lo scopo perseguito dall'Associazione, o per aver contravvenuto a norme
ed obblighi contenuti nel presente statuto, o per altri motivi che comportino
l'incompatibilità con i fini di questo statuto.
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6.7 - La qualità di associato non è trasmissibile e nessun diritto possono
vantare gli associati ed i loro eredi sul patrimonio dell'Associazione,
in qualsiasi tempo e per qualsivoglia motivo.
Art. 7 - Patrimoni e bilanci
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7.1 - Le entrate dell'Associazione sono costituite:
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dalle quote versate dagli associati;
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da donazioni, eredità e legati;
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da contributi e sussidi erogati, sotto qualsiasi forma, dagli associati
ovvero Autorità, istituzioni, Enti pubblici o privati;
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da proventi di sottoscrizioni pubbliche e private realizzate, direttamente
o indirettamente, dall'Associazione;
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da ogni altra entrata.
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7.2 - E' fatto divieto assoluto di distribuzione anche in modo indiretto di utili
ed avanzi di gestione nonché di fondi e riserve. L'Associazione impiega i residui
attivi di gestione per la realizzazione, il potenziamento o promozione delle attività
istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
Art.8 - Organi
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8.1 - Gli organi dell'Associazione sono:
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l'Assemblea degli associati;
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il Consiglio di Amministrazione;
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il Presidente e il/i Vice Presidenti;
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il Collegio dei Revisori.
Art.9 - Partecipazione all'Assemblea
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9.1 - Alle Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione hanno
diritto di partecipare tutti gli associati. Hanno diritto di voto gli
associati di cui all'art.6.1 e 6.5.
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9.2 - Il Collegio dei Revisori può partecipare alle assemblee senza diritto di voto.
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9.3 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in sua assenza da un Vice Presidente
in ordine di anzianità anagrafica, ovvero, in difetto, da chi venga designato dalla
maggioranza degli associati presenti.
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9.4 - Il Presidente dell'Assemblea designa il Segretario per la redazione del verbale,
e due scrutatori qualora l'Assemblea determinasse di deliberare a schede segrete su un
argomento di sua competenza. Su questioni personali la votazione a schede segrete è obbligatoria.
Art.10 - Competenze dell'Assemblea
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10.1 - E' di competenza dell'Assemblea degli associati in sede ordinaria:
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determinare le quote di ammissione e le quote annuali degli associati,
ove non vi provveda il Consiglio di Amministrazione;
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nominare i membri del Consiglio di Amministrazione, determinandone il numero;
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nominare i tre membri effettivi, i due supplenti e il Presidente del Collegio dei Revisori;
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nominare il Presidente Onorario o i Presidenti Onorari dell'Associazione;
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discutere e deliberare l'approvazione del bilancio e del programma di attività;
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10.2 - E' di competenza dell'Assemblea degli associati in sede straordinaria:
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deliberare sulle modifiche dello Statuto;
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deliberare sullo scioglimento dell'Associazione.
Art.11 - Convocazione dell'Assemblea.
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11.1 - L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile,
salvo altro termine di legge, per l'approvazione del bilancio e per l'eventuale rinnovo delle
cariche sociali.
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11.2 - L'Assemblea può inoltre essere convocata, tanto in via ordinaria che in via straordinaria:
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per decisione del Consiglio di Amministrazione;
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su richiesta motivata di un terzo degli associati, indirizzata al Presidente;
in quest'ultimo caso, decorsi inutilmente 10 giorni dalla richiesta senza che l'assemblea
sia convocata da chi spetta ai sensi del successivo paragrafo 11.3, l'assemblea viene convocata
dal Collegio dei Revisori.
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11.3 - Le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione sono convocate dal Presidente
o da chi ne fa le veci, con preavviso di almeno dieci giorni, a mezzo invito per lettera
raccomandata, anche a mano, con ricevuta, o per fax, o per posta elettronica, indirizzata
agli associati al domicilio risultante dal libro associati, che contenga l'ordine del giorno,
la data, l'ora e il luogo della riunione, che può essere anche diverso dalla sede dell'Associazione.
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11.4 - L'avviso può contenere la data per la seconda convocazione, che comunque non deve aver luogo
nello stesso giorno della prima convocazione.
Art.12 - Costituzione dell'Assemblea
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12.1 - L'Assemblea in sede ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la
presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione, qualunque sia il numero
degli associati presenti.
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12.2 - L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita, per le modificazioni statutarie
e per lo scioglimento, sia in prima che in seconda convocazione, a norma dell'art.21 del codice civile.
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12.3 - Al di fuori delle ipotesi di cui al precedente art.12.2, l'Assemblea straordinaria è validamente
costituita nei termini di cui all'art.12.1.
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12.4 - E' ammesso l'intervento per delega, da conferirsi per iscritto, anche in calce all'avviso
di convocazione, esclusivamente ad altro associato, che ne dichiara vera la firma, perché apposta
in sua presenza. Non sono ammesse più di tre deleghe a persona.
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12.5 - Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando vi siano all'ordine del giorno modificazioni
statutarie, e tutte le volte che lo riterrà opportuno, di chiamare un notaio per redigere il
verbale dell'Assemblea. La redazione del verbale da parte del notaio sarà obbligatoria qualora
all'ordine del giorno vi sia lo scioglimento dell'Associazione.
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12.6 - I verbali delle riunioni di assemblea sono redatti in forma sintetica dal Segretario
Generale in carica, o, in sua assenza, e solo per quella seduta, da persona scelta tra i presenti
dal Presidente dell'Assemblea.
Art.13 - Deliberazioni dell'Assemblea
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13.1 - Ogni associato di cui ai punti 6.1 e 6.5 ha diritto a un voto nelle deliberazioni
assembleari.
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13.2 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese con la presenza di almeno
la metà degli associati di cui ai punti 6.1 e 6.5 e a maggioranza di voti. In seconda
convocazione la deliberazione dell'Assemblea ordinaria è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti.
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13.3 - Nello stesso modo l'Assemblea ordinaria provvede alla nomina dei componenti il
Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori; in caso di parità di voti si
considera eletto il più anziano di età.
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13.4 - Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria, quando vi siano all'ordine del
giorno modifiche statutarie o lo scioglimento dell'Associazione, sono prese a norma
dell'art.21 del codice civile; al di fuori di tali ipotesi, le deliberazioni dell'Assemblea
straordinaria sono prese a norma del precedente art.13.2.
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13.5 - Le deliberazioni prese in conformità con lo Statuto obbligano tutti gli associati,
anche se assenti, dissenzienti o astenuti.
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13.6 - Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono fatte constare nel
verbale trascritto nell'apposito libro dei verbali assembleari; tale verbale deve essere
sottoscritto dal presidente e dal segretario, e dal notaio se presente.
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13.7 - Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio consuntivo ed in quelle che riguardano
la loro responsabilità, gli associati componenti del Consiglio di Amministrazione non hanno
diritto di voto, né possono rappresentare altri soci.
Art.14 - Composizione del Consiglio
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14.1 - Il Consiglio di Amministrazione è formato da non meno di tre a non più di quindici
membri, che possono essere scelti anche fra persone che non siano associati. Il Consiglio
di Amministrazione può delegare una giunta di tre persone per la gestione degli affari
correnti, e in via d'urgenza per quelli straordinari, fermo l'obbligo -per questi ultimi-
di sottoporre le decisioni al parere dell'intero Consiglio di Amministrazione entro i 15
giorni successivi.
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14.2 - Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni, rimanendo peraltro in
carica fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali; i
consiglieri prestano la loro attività gratuitamente, salvo diversa deliberazione
dell'Assemblea, e sono rieleggibili.
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14.3 - Se vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli
con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori; gli Amministratori così nominati
restano in carica fino all'assemblea successiva.
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14.4 - Venendo meno, per dimissioni o per altra causa, la maggioranza degli amministratori,
l'intero Consiglio cessa dall'ufficio; gli amministratori uscenti devono convocare d'urgenza
l'Assemblea per la ricostituzione del Consiglio di Amministrazione e, nel frattempo,
rimangono in carica per la sola gestione ordinaria. Se vengono a cessare tutti gli
amministratori, è il Collegio dei Revisori a provvedere al riguardo.
Art. 15 - Convocazione del Consiglio
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15.1 - Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sempre in unica convocazione,
almeno una volta a quadrimestre, e comunque ogni qual volta il Presidente lo ritenga
necessario o quando allo stesso Presidente ne facciano richiesta scritta, indicandone
l'ordine del giorno, almeno due terzi dei componenti o il Collegio dei Revisori.
Decorsi inutilmente dieci giorni dalla richiesta, il Consiglio viene convocato
dal Collegio dei Revisori.
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15.2 - Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente o da chi ne fa
le veci, con lettera raccomandata da inviare ai membri almeno otto giorni utili prima
dell'adunanza. Le convocazioni possono essere effettuate, oltre che per raccomandata,
anche con lettera consegnata a mano, con fax o attraverso posta elettronica e devono
contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione.
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15.3 - Nel caso in cui il convocante ritenga urgente l'adunanza, la convocazione può
essere effettuata mediante telegramma, fax e/o posta elettronica, da spedirsi almeno
quarantotto ore prima.
Art.16 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio
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16.1 - Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con
la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, i quali non possono farsi
rappresentare, e sono presiedute dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal
Vice Presidente o dal Consigliere anziano.
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16.2 - Il Consiglio di Amministrazione delibera con la maggioranza dei voti dei suoi
componenti presenti, anche quando alcuni tra questi si astengano; in caso di parità
prevale il voto del Presidente dell'adunanza.
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16.3 - Alle adunanze del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i
Presidenti Onorari, i Revisori ed il Segretario.
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16.4 - Le sedute e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono fatte
constare dal verbale che, trascritto nell'apposito libro verbali del Consiglio di
Amministrazione, deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che può
essere scelto anche al di fuori dei suoi componenti.
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16.5 - Dopo ogni adunanza del Consiglio, una copia del relativo verbale deve essere
affissa nella sede sociale.
Art. 17 - Competenze del Consiglio di Amministrazione
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17.1 - Al Consiglio di Amministrazione competono le seguenti attribuzioni:
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deliberare sulle questioni che riguardano l'attività dell'Associazione per
l'attuazione dello scopo associativo, seguendo le direttive dell'Assemblea,
assumendo tutte le iniziative del caso;
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predisporre il bilancio e il programma dell'attività da sottoporre
all'approvazione dell'assemblea ordinaria e ogni atto necessario e
opportuno per le assemblee straordinarie;
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deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che
ecceda l'ordinaria amministrazione;
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deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
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nominare "benemeriti dell'associazione" di cui al punto 6.4 dell'articolo
6 e fissare il contributo minimo dei soci sostenitori ai sensi di quanto
previsto al punto 6.5 ;
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deliberare l'esclusione degli associati ;
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stipulare, eseguire, modificare e risolvere contratti e convenzioni,
compiere atti ed operazioni finanziarie, mobiliari e immobiliari che,
secondo il suo giudizio, si ritengano necessarie per l'esecuzione
dell'attività, e infine attuare tutte le iniziative del caso, con facoltà
di delegarne in tutto o in parte l'attuazione;
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deliberare su tutti gli atti che non siano attribuiti alla competenza
dell'assemblea a norma di statuto o di legge;
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cambiare, ove lo ritenga opportuno, l'indirizzo della sede dell'Associazione,
che deve comunque rimanere nel Comune di Genova.
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17.2 - Il Consiglio di Amministrazione potrà conferire deleghe specifiche ai
propri componenti, individualmente, disgiuntamente o congiuntamente.
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17.3 - Il Consiglio di Amministrazione nomina nel suo seno il Presidente
nonché il Tesoriere ed il Segretario Generale, potendo scegliere questi
ultimi anche al di fuori dei suoi membri e potendo questi ultimi due incarichi
venire riuniti in una stessa persona; può altresì nominare uno o più Vice Presidenti.
Art.18 - Competenze del Presidente
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18.1 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente dell'Asso-ciazione,
la rappresenta a tutti gli effetti anche in giudizio. A tale riguardo, avrà il potere di
proporre azioni e domande e di resistervi, di nominare avvocati, procuratori, consulenti
tecnici e periti, di stipulare transazioni e convenzioni e qualunque altro atto connesso
o consequenziale.
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18.2 - Il Presidente ha il compito, con l'ausilio del Segretario Generale, di convocare
e presiedere l'Assemblea dei soci e le riunioni del Consiglio di Amministrazione, e di
sovrintendere, in particolare, alla verbalizzazione e all'esecuzione delle deliberazioni
delle stesse.
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18.3 - In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente le sue veci vengono assunte
dal Vice Presidente più anziano presente o, in assenza od impedimento di questo, da altro
Vice Presidente, o ancora, in assenza od impedimento di Vice Presidenti, dal Consigliere
più anziano presente.
Art.19 - Competenze del Tesoriere
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19.1 - Il Tesoriere ha il compito di gestire la cassa dell'Associazione, e di operare
sui conti correnti bancari e postali, disponendo, a tale riguardo, del potere di firma.
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19.2 - Il Tesoriere potrà, anche senza specifico mandato del Consiglio di Amministrazione,
mettere in atto tutte le deliberazioni del Consiglio stesso per quanto riguarda la gestione
finanziaria dell'Associazione, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'apertura
e la chiusura di conti correnti bancari e postali, l'investimento e il disinvestimento in
titoli, nonché ogni altra attività finanziaria.
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19.3 - Il Tesoriere dura in carica per il triennio del Consiglio di Amministrazione, salvo
dimissioni o revoca, e può essere nuovamente nominato.
Art.20 - Composizione del Collegio dei Revisori
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20.1 - Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi nominati
dall'assemblea degli associati che provvede anche a nominare due membri supplenti ;
i Revisori possono anche non essere associati.
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20.2 - I membri del Collegio vengono scelti fra gli iscritti nel ruolo dei Revisori
Contabili; i Revisori durano in carica per un triennio, e il compenso dei Revisori
Effettivi è determinato dall'assemblea tenuto conto delle vigenti tariffe professionali.
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20.3 - I revisori supplenti, in ordine di anzianità di età, sostituiscono gli effettivi
quando questi vengono, per qualsiasi motivo, a cessare dalla carica prima della scadenza
del triennio; i sostituti rimangono così in carica fino alla prossima assemblea, che
provvede ad integrare il Collegio.
Art.21 - Competenze del Collegio dei Revisori
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21.1 - Al Collegio dei Revisori compete:
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controllare la gestione patrimoniale e finanziaria, accertando il rispetto
delle norme di legge, dello Statuto e dei regolamenti, l'andamento
amministrativo, la tenuta della contabilità e la rispondenza del bilancio
alle scritture contabili.
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presentare all'assemblea degli associati una relazione con gli eventuali
rilievi sull'andamento amministrativo-contabile ed economico-finanziario;
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provvedere, occorrendo, e a norma del presente Statuto, a richiedere la
convocazione o a convocare l'assemblea degli associati o il Consiglio di
Amministrazione, e a quant'altro previsto di competenza del Collegio dallo
Statuto.
Art.22 - Competenze del Segretario Generale
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22.1 - Il Segretario Generale cura il disbrigo delle questioni di ordinaria
amministrazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente, compresa
quella inerente ai rapporti con il personale, anche in via disciplinare,
controfirma le assunzioni e i licenziamenti, e svolge ogni altro compito a
lui demandato dal Presidente, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione
dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
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22.2 - Il Segretario Generale partecipa, senza diritto di voto se non componente
del Consiglio di Amministrazione, alle sedute del Consiglio stesso ed alle riunioni
dell'Assemblea, avendo in particolare la cura dei relativi libri verbali.
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22.3 - Il Segretario Generale dura in carica un anno, con proroga anche tacita,
e può essere nuovamente nominato.
Art.23 - Scioglimento
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23.1 - L'Associazione può essere sciolta dall'Assemblea degli associati in sede
straordinaria, convocata e costituita a norma degli artt.11 e 12. Il verbale dovrà
essere redatto da un notaio.
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23.2 - L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione:
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nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del
patrimonio ai sensi dell'art.30 del Codice Civile e degli artt.11-21
delle disposizioni di attuazione del medesimo;
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delibera sulla devoluzione del patrimonio associativo ad altre Organizzazioni
Non Lucrative di Utilità Sociale che perseguano, senza scopi di lucro analoghe
finalità, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui
all'art.3, comma 190, L.23/12/96 n.662.
Art.24 - Rinvio
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24.1 - Per quanto non contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano
le norme del Codice Civile e le altre disposizioni di legge in materia di
Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale e di enti non commerciali.